In previsione dell’incontro di calcio Civitanovese – HR Maceratese che avrà luogo domenica, con inizio alle ore15, il Comune di Civitanova Marche, in osservanza delle disposizioni emesse in proposito dalla Questura di Macerata ha emesso un’ordinanza nella quale è detto:
IL SINDACO
Visto che in data 3 Febbraio 2019 alle ore 14,30 si svolgerà presso lo Stadio Polisportivo di Civitanova Marche l’incontro di calcio CIVITANOVESE – HR MACERATESE valevole per il campionato Promozione;
Vista la nota della Questura di Macerata nr. 252/19/Cat.A.4/Gab. assunta al protocollo comunale con prot. n. 6739 del 31.01.2019;
Ritenuto, pertanto, al fine di garantire adeguati servizi d’ordine e sicurezza, in occasione del sopra citato incontro di calcio, di:
– emanare un provvedimento di divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande superalcoliche, nonchè divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in lattina o in bottiglie, consentendosi la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica, all’interno dello Stadio, negli esercizi pubblici e venditori itineranti ubicati in un’area dal citato impianto sportivo che dovrà essere concordata direttamente con il Sig. Dirigente del Commissariato PS di Civitanova Marche;
- di disporre il suddetto divieto da un’ora prima dell’inizio dell’incontro di calcio e sino a due ore dopo il termine dello stesso; Visto il d. Lgs 267/2000;
ORDINA
Per i fatti ed i motivi in premessa citati, in occasione dell’incontro di calcio CIVITANOVESE – HR MACERATESE valevole per il campionato Promozione, che si svolgerà il giorno 3 Febbraio 2019 alle ore 14,30 presso lo Stadio Polisportivo di Civitanova Marche, a tutte le attività all’interno dello stesso, negli esercizi pubblici e venditori itineranti ubicati in un’area dal citato impianto sportivo che dovrà essere concordata direttamente con il Sig. Dirigente del Commissariato PS di Civitanova Marche;
– il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande superalcoliche;
- il divieto di vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie, consentendo la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica;
- il suddetto divieto vale un’ora prima dell’inizio dell’incontro di calcio e sino a due ore dopo il termine delo stesso;
DISPONE
– Che il presente provvedimento, stante l’urgenza, venga diffuso a mezzo stampa, pubblicato sul sito comunale oltre che pubblicato all’Albo Pretorio;
– inviato alla società sportiva CIVITANOVESE Corso Garibaldi n. 314 Civitanova Marche;
– Che il Comando di Polizia Municipale e gli altri Organi di polizia vigilino sull’osservanza della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le misure e le sanzioni previste per legge;
– Che il presente provvedimento venga inviato alla Prefettura di Macerata, alla Questura di Macerata, al Commissariato di P.S. di Civitanova Marche e al Comando Stazione Carabinieri di Civitanova Marche.
Dalla Residenza Comunale, li 31.01.2019. Firmato Il Sindaco