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27/06/18 PUGNO DI FERRO DELLA CIVITANOVESE: SI AGIRÀ PER VIE LEGALI

La Società di via Martiri di Belfiore si riserva di agire per vie legali nei confronti del tesserato Francesco Nocera per l’opera di sabotaggio che il tecnico stava operando nei confronti della Civitanovese Calcio.

Il club comunica l’intenzione di far valere l’Articolo 95 bis del NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) dando mandato agli avvocati di valutare le azioni necessarie per la tutela dei diritti della società.

La normativa sopra citata, anche conosciuta come legge della “Disciplina della concorrenza”, tutela gli interessi della Civitanovese in quanto:

  1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
    a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;
    b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
  2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
    a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
    b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.
  3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
    a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
    b) a carico dei calciatori anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
    c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, in merito alle voci (poi concretizzatesi) secondo cui Francesco Nocera, che dapprima pianificava la stagione 2018/19 con la dirigenza rossoblu partecipando persino ai vertici di mercato, stava operando sotto traccia con un’altra società contro gli interessi della Civitanovese Calcio, la società si riserverà di agire per vie legali facendo valere i propri diritti.

In questi giorni la Società Rossoblu sta raccogliendo tutti gli elementi, da presentare ai propri legali, che dimostrano l’opera di sabotaggio che il tecnico campano stava allestendo.